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Il 20 Febbraio 2015, nel Consiglio dei Ministri è stato presentato il decreto attuativo della delega sul lavoro, assegnata al Governo, che interviene sulle attuali tipologie contrattuali al fine di attuarne la semplificazione e la riduzione. Il Decreto contiene anche alcune novità relative al congedo di maternità e di paternità per i quali sono state introdotte modifiche del relativo Testo Unico (D. Lgs. 151/2001).

Congedo parentale fino a 12 anni
La lettera a del comma 1 dell’articolo 7 del decreto sui tempi di conciliazione lavoro-famiglia modifica il comma 1 del’articolo 32 del Dl 151/2001.
L’età massima del figlio per cui è prevista la fruizione del congedo di maternità e di paternità passa dagli 8 ai 12 anni. Fino a determinate soglie di reddito, il periodo di congedo può essere anche pagato con un’indennità.
Ricordiamo che il congedo parentale prevede la retribuzione al 30% dello stipendio, può arrivare complessivamente a dieci mesi cumulando i periodi presi dai due genitori (elevabile a 11 se il padre prende almeno tre mesi), con un tetto di sei mesi per la madre e di sette per il padre (se c’è un solo genitore, può prendersi tutti i dieci mesi).

Congedo parentale a ore
La successiva lettera b dell’articolo 7 introduce invece il comma 1-ter al medesimo articolo 32 del Dl 151/2001, prevedendo il congedo parentale a ore anche nei casi in cui non ci sia regolamentazione specifica nel contratto nazionale o aziendale. Ciascun genitore potrà scegliere se prendere il congedo parentale a ore piuttosto che su base giornaliera. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Da sottolineare, tuttavia, che il congedo a ore non si può cumulare con permessi o riposi. Prima di queste norme la fruizione su base orario del congedo parentale era demandata alla contrattazione collettiva (comma 1- bis dell’articolo 32), quindi in pratica questo diritto non era esercitabile in mancanza di riferimenti nel contratto.

L’alternativa del part-time
Una novità in materia di congedo parentale è inserita anche nel decreto sul Riordino dei Contratti attuativo del Jobs Act, che consente ai genitori di chiedere il part-time in alternativa al congedo parentale, per un periodo analogo, al termine del quale l’orario torna a tempo pieno.

Preavviso
Il termine di preavviso da dare al datore di lavoro per la fruizione del congedo parentale è passato da 15 a 5 giorni. Se il congedo parentale è su base oraria, il preavviso minimo è invece di 2 giorni.

Prolungamento del congedo parentale
Anche il prolungamento del congedo parentale che i genitori possono prendere nel caso in cui il figlio sia portatore di handicap passa ai primi 12 anni di vita del bambino, dai precedenti 8: viene modificato l’articolo 33 del Dl 151/2001. Ricordiamo che si tratta di un congedo che può durare fino a tre anni (compresi i dieci mesi ordinari).



Trattamento economico
La retribuzione al 30%, che prima era assicurata solo in caso di godimento nei primi tre anni di vita del bambino, viene ora portata a sei anni. 

Adozione o affidamento
I periodi di congedo e il relativo trattamento economico previsto è da considerarsi il medesimo sia per i genitori naturali che per quelli adottivi i quali, con il decreto, vengono equiparati ai primi.

Da segnalare che le misure introdotte sono di natura sperimentale in vigore per il solo 2015.